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ASSOCIAZIONE CASTELVETRO SHOPPING STATUTO |
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Art.1) È costituita un'associazione denominata
«CASTELVETRO
SHOPPING» Art.2) L'associazione ha sede legale e amministrativa a
Castelvetro (MO) in Piazza Roma, 5 presso la residenza municipale.
L’Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora
ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di
sede non comporta modifica statutaria. Art.3) L'associazione ha durata illimitata. Art.4) L'associazione non ha fini di lucro ed ha quale
scopo esclusivo la valorizzazione del sistema
economico locale, con particolare riguardo al commercio tradizionale di vicinato
e ai pubblici esercizi, nell'ambito dell'identità storico-culturale, ambientale
e sociale di Castelvetro, mediante iniziative di promozione del territorio
urbano quali: ·
individuazione dei
comparti commerciali omogenei da valorizzare; ·
studi e analisi di
mercato finalizzate a cogliere nei comparti commerciali le specializzazioni
latenti, le possibili aree di sviluppo funzionale e tematico, i target
preferenziali delle attività promozionali, i bisogni primari di comunicazione; ·
progettazione e gestione di
eventi di animazione commerciale, con particolare riguardo al centro urbano; ·
progettazione e gestione di
iniziative di comunicazione e promozione commerciale; ·
attivazione di strutture di
servizio aperte al pubblico, quali punti di contatto e di assistenza agli
acquisti e alla fruizione del centro urbano; ·
organizzazione di
servizi di supporto alla distribuzione nelle aree commerciali naturali; ·
progettazione,
coordinamento e assistenza alle forniture di servizi per il marketing rivolti
alle imprese associate (vetrinistica - packaging - strutture e allestimenti per
attività di animazione - pubblicità – iniziative promozionali - iniziative
editoriali - ecc.); ·
elaborazione e
gestione di piani di comunicazione delle aree commerciali naturali; ·
adesione ad enti
pubblico-privati per la promozione turistica del territorio; ·
accordi con enti
di promozione turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici
integrati con l’offerta commerciale; ·
stipula di
convenzioni tra enti di promozione turistica e rete commerciale associata; ·
collaborazione con
le agenzie di promozione turistica locale, per la gestione di progetti
promozionali comuni; ·
concertazione con
l'Amministrazione Comunale di progetti per l'evoluzione e l'adeguamento del
sistema segnaletico urbano a valenza commerciale; ·
accordi di
collaborazione tra le piccole imprese commerciali ed il sistema bancario locale
(sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte); ·
accordi di
collaborazione tra le piccole imprese commerciali e le organizzazioni
commerciali di medie e grandi dimensioni (sponsorizzazioni, iniziative
promozionali congiunte); ·
iniziative
promo-editoriali su scala urbana; ·
accordi con enti
di formazione per l'organizzazione di attività formative e seminariali in
materia di marketing urbano; ·
studi di arredo
urbano di pertinenza commerciale; ·
accordi con la
proprietà immobiliare su progetti di riconversione funzionale di locali al
piano terra inutilizzati. ·
partecipazione a
bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato. ·
concertazione con
l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria di Progetti di
Valorizzazione Commerciale, nell’ambito del quadro legislativo nazionale e
regionale in materia di pianificazione commerciale. Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà inoltre: ·
organizzare gruppi
di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed
economica; ·
predisporre centri
di documentazione in materia di marketing urbano a favore dei soci; ·
promuovere
ricerche e progetti di sviluppo commerciale; ·
organizzare
manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e
la diffusione dei propri obiettivi; ·
concertare
iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione
di iniziative e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi
istituzionali; ·
favorire la
nascita di gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi
al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli
opportuni collegamenti, favorendo la loro adesione all'associazione; Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione
potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale,
nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni coi
quali ritenga utile avere collegamenti, compiere operazioni commerciali
finalizzate agli scopi sociali. L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o
sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o
internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. Art.5) Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e
i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto
costitutivo. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei
soci, indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto di
voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Art.6) Possono essere soci dell'associazione tutte le
persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità
dell'associazione. Art.7) Per essere ammesso a socio occorre presentare
domanda al consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal
consiglio stesso. Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera
con la maggioranza della metà più uno dei componenti. Art.8) Può essere escluso il socio che commette azioni
pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione. Il consiglio
direttivo
decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate per
l'ammissione. Art.9) Il socio recedente o escluso non ha diritto ad
alcun rimborso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al
consiglio direttivo. Art.10) Sono organi dell'associazione: ·
l'assemblea dei
soci; ·
il consiglio
direttivo; ·
il presidente. Art.11) L'assemblea è composta dalla generalità dei
soci. Essa è convocata dal consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso
affisso nella sede dell'associazione oppure spedito a tutti i soci almeno 10
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le assemblee sono validamente costituite in prima
convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano
validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Sono approvate le proposte col voto favorevole della
maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto preventivo e consuntivo
e su quant'altro di sua competenza. È invece richiesto il voto favorevole dei due terzi dei
soci aderenti per modificare lo statuto dell'associazione, per deliberare lo
scioglimento dell'associazione. Art.12) Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le
deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio. Ogni
socio ha diritto ad un voto. Art.13) Le deliberazioni prese con l'osservanza delle
norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo
il diritto di recesso dei singoli soci. Art.14) L'assemblea nomina di volta in volta un presidente
e un segretario della seduta; il verbale dell'assemblea viene firmato dal
presidente e dal segretario. Art.15) L'associazione è retta da un consiglio direttivo
che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima e ha il
compito di elaborare e gestire il programma annuale delle iniziative e delle
attività associative e di indicare le relative quote annuali di partecipazione
ai costi. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri. I responsabili locali delle Associazioni di Categoria del
commercio e dei pubblici esercizi sono invitati permanenti del consiglio
direttivo, senza diritto di voto. L'assemblea determina la durata in carica del consiglio
direttivo che non potrà essere comunque inferiore a tre anni. I membri del consiglio direttivo possono perdere la loro
qualifica, anche prima del termine previsto per il loro incarico, qualora si
verifichino le condizioni di esclusione del socio di cui all'art.8. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il
presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in
giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed
ha l'uso della firma sociale. Il presidente può conferire procure speciali ai soci e
incarichi professionali a terzi per determinati atti o categorie di atti, dopo
l'approvazione del consiglio direttivo. Il presidente dura in carica per il medesimo periodo di
durata del consiglio direttivo. Art.16) L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31
Dicembre di ogni anno. I bilanci o i rendiconti verranno pubblicati nell'albo
dell'associazione per 30 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per
l'approvazione. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia
del bilancio o del rendiconto approvato. Art.17) Entro e non oltre cinque mesi dalla data di
chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per
l'approvazione del bilancio o del rendiconto. Art.18) Il patrimonio dell'associazione è costituito: ·
dalle quote
sociali di iscrizione deliberate dal consiglio direttivo; ·
da ogni bene
mobile e immobile che diverrà proprietà dell'associazione; ·
da eventuali fondi
di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio; ·
da eventuali
donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi
forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di
fondi, riserve o capitali. Art.19) Il consiglio direttivo ha facoltà di emettere un
regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per
singoli settori di attività. Art.20) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art.11 del presente
statuto. Art. 21) La destinazione dell'eventuale saldo attivo della
liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere
destinati ad altri enti senza fini di lucro che perseguono finalità analoghe,
oppure a fini di generale o pubblica utilità.
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