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ASSOCIAZIONE CASTELVETRO SHOPPING

STATUTO

 Art.1) È costituita un'associazione denominata «CASTELVETRO SHOPPING»

Art.2) L'associazione ha sede legale e amministrativa a Castelvetro (MO) in Piazza Roma, 5 presso la residenza municipale. L’Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria.

Art.3) L'associazione ha durata illimitata.

Art.4) L'associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del sistema economico locale, con particolare riguardo al commercio tradizionale di vicinato e ai pubblici esercizi, nell'ambito dell'identità storico-culturale, ambientale e sociale di Castelvetro, mediante iniziative di promozione del territorio urbano quali:

·        individuazione dei comparti commerciali omogenei da valorizzare;

·        studi e analisi di mercato finalizzate a cogliere nei comparti commerciali le specializzazioni latenti, le possibili aree di sviluppo funzionale e tematico, i target preferenziali delle attività promozionali, i bisogni primari di comunicazione;

·        progettazione e gestione di eventi di animazione commerciale, con particolare riguardo al centro urbano;

·        progettazione e gestione di iniziative di comunicazione e promozione commerciale;

·        attivazione di strutture di servizio aperte al pubblico, quali punti di contatto e di assistenza agli acquisti e alla fruizione del centro urbano;

·        organizzazione di servizi di supporto alla distribuzione nelle aree commerciali naturali;

·        progettazione, coordinamento e assistenza alle forniture di servizi per il marketing rivolti alle imprese associate (vetrinistica - packaging - strutture e allestimenti per attività di animazione - pubblicità – iniziative promozionali - iniziative editoriali - ecc.);

·        elaborazione e gestione di piani di comunicazione delle aree commerciali naturali;

·        adesione ad enti pubblico-privati per la promozione turistica del territorio;

·        accordi con enti di promozione turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l’offerta commerciale;

·        stipula di convenzioni tra enti di promozione turistica e rete commerciale associata;

·        collaborazione con le agenzie di promozione turistica locale, per la gestione di progetti promozionali comuni;

·        concertazione con l'Amministrazione Comunale di progetti per l'evoluzione e l'adeguamento del sistema segnaletico urbano a valenza commerciale;

·        accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali ed il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);

·        accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali e le organizzazioni commerciali di medie e grandi dimensioni (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);

·        iniziative promo-editoriali su scala urbana;

·        accordi con enti di formazione per l'organizzazione di attività formative e seminariali in materia di marketing urbano;

·        studi di arredo urbano di pertinenza commerciale;

·        accordi con la proprietà immobiliare su progetti di riconversione funzionale di locali al piano terra inutilizzati.

·        partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato.

·        concertazione con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria di Progetti di Valorizzazione Commerciale, nell’ambito del quadro legislativo nazionale e regionale in materia di pianificazione commerciale.

Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà inoltre:

·      organizzare gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica;

·      predisporre centri di documentazione in materia di marketing urbano a favore dei soci;

·      promuovere ricerche e progetti di sviluppo commerciale;

·      organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;

·      concertare iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

·      favorire la nascita di gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti, favorendo la loro adesione all'associazione;

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, compiere operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Art.5) Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci, indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art.6) Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'associazione.

Art.7) Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda al consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal consiglio stesso.

Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera con la maggioranza della metà più uno dei componenti.

Art.8) Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione. Il consiglio direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Art.9) Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art.10) Sono organi dell'associazione:

·      l'assemblea dei soci;

·      il consiglio direttivo;

·      il presidente.

Art.11) L'assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata dal consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure spedito a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto preventivo e consuntivo e su quant'altro di sua competenza.

È invece richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci aderenti per modificare lo statuto dell'associazione, per deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art.12) Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.13) Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Art.14) L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario della seduta; il verbale dell'assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

Art.15) L'associazione è retta da un consiglio direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima e ha il compito di elaborare e gestire il programma annuale delle iniziative e delle attività associative e di indicare le relative quote annuali di partecipazione ai costi.

Il consiglio direttivo è composto da 7 membri.

I responsabili locali delle Associazioni di Categoria del commercio e dei pubblici esercizi sono invitati permanenti del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

L'assemblea determina la durata in carica del consiglio direttivo che non potrà essere comunque inferiore a tre anni.

I membri del consiglio direttivo possono perdere la loro qualifica, anche prima del termine previsto per il loro incarico, qualora si verifichino le condizioni di esclusione del socio di cui all'art.8.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il presidente può conferire procure speciali ai soci e incarichi professionali a terzi per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica per il medesimo periodo di durata del consiglio direttivo.

Art.16) L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31 Dicembre di ogni anno.

I bilanci o i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'associazione per 30 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

Art.17) Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio o del rendiconto.

Art.18) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

·      dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal consiglio direttivo;

·      da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'associazione;

·      da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;

·      da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

Art.19) Il consiglio direttivo ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

Art.20) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art.11 del presente statuto.

Art. 21) La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti senza fini di lucro che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.

Art.22) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.